19_International Dolphin Conservation Programme Stampa
Scritto da Michele Abbondanza   
Mercoledì 04 Maggio 2011 21:59

International Dolphin Conservation Programme

Protezione dei delfini

  

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

International Dolphin Conservation Programme

Non è possibile garantire un'aggiornamento costante di questo articolo. Farà fede unicamente il testo della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della:

Gestione delle risorse e dell'ambiente alieutico


OBIETTIVO

Contribuire alla riduzione della mortalità accidentale dei delfini durante la pesca tonniera.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione del Consiglio 1999/337/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla firma della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

CONTENUTO

  1. Nel corso della 35a riunione intergovernativa svoltasi nel 1998 nell'ambito della IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali)  è stato elaborato un accordo relativo al "programma internazionale per la conservazione dei delfini", con lo scopo di ridurre la mortalità dei delfini durante la pesca tonniera praticata nel Pacifico orientale. La Comunità potrà partecipare alla gestione dell'accordo soltanto se lo firmerà e aderirà alla IATTC. La presente decisione ha lo scopo di permettere l'approvazione dell'accordo da parte della Comunità, e successivamente la sua adesione alla IATTC.
  2. L'accordo si propone i seguenti obiettivi:
  • ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale dei delfini nella pesca del tonno con reti da circuizione a chiusura nell'oceano Pacifico orientale, tramite la fissazione di limiti annui;
  • promuovere la ricerca di sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini;
  • garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno, evitando le catture accessorie e i rigetti in mare del novellame di tonno

3.   Le Parti dell'accordo si impegnano a limitare la mortalità accidentale globale dei delfini nell'ambito della pesca tonniera a un massimo di  5000 esemplari all'anno, tramite l'adozione e l'attuazione di opportune misure che includono:

  • l'istituzione di un sistema di incentivi destinati ai comandanti delle navi perché riducano la mortalità accidentale dei delfini, nonché di un sistema di formazione tecnica e di certificazione per i comandanti delle navi;
  • la promozione della ricerca volta a migliorare l'equipaggiamento, le tecniche e gli attrezzi di pesca;
  • la creazione di un sistema equo di attribuzione dei limiti di mortalità dei delfini (LMD), conformemente alle disposizioni dell'accordo;
  • l'imposizione alle imbarcazioni di certi obblighi operativi (riguardanti i motori, l'attrezzatura di protezione dei delfini, la rimessa in libertà dei delfini, ecc.);
  • l'istituzione di un sistema per la determinazione dell'origine e il controllo dei tonni catturati con e senza uccisione o ferimento grave di delfini;
  • lo scambio dei dati della ricerca scientifica.

4.      Al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive, le Parti sono tenute a:

  • elaborare dei programmi intesi a valutare, sorvegliare e ridurre al minimo le catture accessorie di novellame di tonno e specie non bersaglio;
  • sviluppare e imporre l'uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi;
  • esigere che le navi liberino vive le tartarughe marine e le altre specie minacciate.

5.      Oltre a questi obblighi specifici, le Parti sono tenute a rispettare anche gli obblighi seguenti per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno e di altre risorse marine vive:

  • l'adozione di misure di conservazione e di gestione;
  • la valutazione delle catture e delle catture accidentali di novellame di tonno albacora e di altri stock di risorse marine vive associate alla pesca del tonno.

6.      Le Parti applicano un programma di osservatori a bordo per le navi aventi una capacità di carico superiore a 400 tonnellate corte. Gli osservatori a bordo devono seguire una formazione tecnica e raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle operazioni di pesca della nave a cui sono assegnati.

7.      Le Parti garantiscono il rispetto di questi obblighi, nonché degli obblighi operativi (cfr. punto 3) attraverso:

  • un programma annuale di omologazione e di ispezione delle navi;
  • sanzioni applicabili in caso d'infrazioni;
  • misure d'incentivo.

8.      Ciascuna delle Parti istituisce una commissione consultiva scientifica nazionale a cui è affidato il compito di condurre analisi e valutazioni scientifiche, formulare raccomandazioni pertinenti ai rispettivi governi e garantire lo scambio regolare di dati tra le Parti.

9.      Una Commissione internazionale di valutazione è realizzata, composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, delle organizzazioni non governative e dell'industria del tonno. Questa commissione deve svolgere compiti di controllo e d'analisi. Raccomanda all'assemblea delle parti le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

10.  Molte disposizioni contribuiscono alla trasparenza nell'attuazione dell'accordo (partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative alle riunioni delle Parti, partecipazione pubblica all'attuazione dell'accordo a livello nazionale).

11.  In seguito al deposito del quarto strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione il 3 febbraio 1999, l'accordo è entrato in vigore a questa data.

12.  Conformemente alla decisione del Consiglio, la Comunità ha firmato l'accordo a Washington il 12 maggio 1999.

 


ATTI CONNESSI ALLA CONVENZIONE DI PROTEZIONE



Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005 relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini [Gazzetta ufficiale L 348 del 2005/12/30].
Con la presente decisione, la Comunità ha formalmente approvato l'accordo, aprendo la strada alla sua adesione alla IATTC. La sua adesione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della convenzione per il rafforzamento della Inter-American Tropical Tuna Commissione istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), di cui la Comunità è uno dei firmatari (vedi sotto).

Decisione 1999/386/CE del Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini [Gazzetta ufficiale n. L 147 del 1999/12/06].
L'Inter-tonnidi tropicali (CITT) svolge un ruolo di primo piano nel coordinare l'attuazione dell'accordo Di conseguenza è necessario che la Comunità ad aderire alla IATTC il più presto possibile.
La Comunità ha già avviato la procedura per l'adesione a tale organizzazione, ma la sua adesione potrebbe essere ritardata per motivi tecnici. Durante il periodo transitorio, è importante per tutelare gli interessi dei pescherecci comunitari che operano nella regione. Di conseguenza, la Comunità ha deciso di applicare l'accordo sul programma internazionale dei delfini in via provvisoria.

Altre misure per proteggere i delfini

CouncilRegulation (CE) n. 812/2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e modifica il regolamento (CE) n. 88/98 [Gazzetta ufficiale L 150 del 30.04.2004].
Il regolamento introduce misure tecniche volte a ridurre le catture accidentali di cetacei in alcune attività di pesca e stabilisce un sistema per il monitoraggio delle catture accidentali, al fine di acquisire una migliore comprensione di questo fenomeno in molte zone di pesca comunitarie.

Altre misure

Decisione del Consiglio 2005/26/CE del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Inter-American Tropical Tuna Commissione istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) [Gazzetta ufficiale L 15 del 2005/01/19].

Decisione del Consiglio 1999/405/CE del 10 giugno 1999 che autorizza il Regno di Spagna ad aderire alla convenzione che istituisce la Inter-American Tropical Tuna Commissione a titolo temporaneo (CITT) [Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22 giugno 1999].

 


E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti nell'articolo, senza il consenso dell'autore o del direttivo AIAM.


Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:19
 

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