07_Direttiva habitat 92/43/CEE Stampa
Scritto da Michele Abbondanza   
Mercoledì 04 Maggio 2011 21:51

DIRETTIVA 92/43/CEE

 

E' relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Legge 206 del 22 luglio 1992. Prettamente terrestre è stata adeguata con alcuni accordi internazionali. 

 

Generalità

In modo sintetico la direttiva habitat è lo strumento per consentire un facile raggiungimento delle azioni atte al mantenimento vitale degli ecosistemi. Consente un'agevole uso e sfruttamento delle risorse del territorio secondo una logica di sviluppo sostenibile. All'interno della direttiva è nata "Natura 2000" che fornisce nell'ambito europeo gli indirizzi per le azioni che salvaguardino il patrimonio naturale di interesse comunitario. Il regolamento "Life" rappresenta invece lo strumento finanziario per promuovere i progetti e le iniziative per la conservazione di habitat e specie.

 

Scopo della direttiva

 Lo scopo è di contribuire alla protezione della biodiversità con la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica nel territorio comunitario, tenuto conto delle diverse esigenze economiche, sociali, culturali.

Cosa è un habitat

Habitat di interesse comunitario:

  • habitat che rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione
  • habitat che hanno un'area di ripartizione ristretta a causa della loro regressione
  • habitat ad area di ripartizione ridotta

Premessa

La direttiva 92/43/CEE sinteticamente definita direttiva "Habitat" rappresenta lo strumento piu' recente e piu' caratterizzante di un diverso approccio per individuare azioni coerenti che consentano l'uso del territorio e lo sfruttamento delle risorse in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale degli ecosistemi. La Direttiva fornisce indirizzi concreti per le azioni e per la costituzione di una rete europea NATURA 2000, di siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario.

L'attuazione delle politiche di conservazione del patrimonio naturale e' stimolata anche tramite l'introduzione di appositi regolamenti finanziari che promuovono misure di sostegno per progetti finalizzati ed iniziative concrete per la conservazione di habitat e specie . In particolare il Regolamento LIFE rappresenta lo strumento finanziario di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat".

 

Scopo della direttiva

Lo scopo della direttiva "Habitat" 92/43/CEE è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche , sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.

 

Definizione degli habitat

Per habitat di interesse comunitario (elencati nell'allegato I della predetta direttiva) si intendono quegli habitat che rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione, quelli che hanno un'area di ripartizione ristretta a causa della loro regressione o che hanno l'area di ripartizione ridotta. Sono di interesse comunitario anche gli habitat che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche tipiche di una o più delle cinque zone biogeografiche interessate dalla direttiva tra cui si citano l’ alpina, l’ atlantica, la continentale e la mediterranea.

All'interno di questo elenco sono individuati con un asterisco gli habitat prioritari per la cui conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare per la grande importanza che essi rivestono nell'area in cui sono presenti.

 

Definizione delle specie

Le specie di interesse comunitario (elencate nell'allegato II,IV e V della direttiva) vengono suddivise in base alla loro consistenza numerica o livello di minaccia di estinzione, e quindi la suddivisione risulta così articolata: specie in pericolo, vulnerabili, rare ed endemiche.

Le specie prioritarie, individuate nell'allegato II con un asterisco, sono le specie in pericolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità.

 

Conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario

I siti di importanza comunitaria vengono individuati secondo i criteri di selezione indicati nell'allegato III della direttiva.

Nel mese di giugno 1995 gli Stati membri hanno trasmesso all' Unione Europea un elenco di questi siti. Per ogni sito lo Stato membro deve fornire, sulla base di schede predisposte dalla Commissione Europea (formulario standard Natura 2000), alcune essenziali informazioni, quali : la mappa del sito, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, le informazioni ecologiche sulla base dei criteri specificati nella stessa direttiva.

Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva "Habitat", dunque entro il prossimo 1998, la Commissione Europea elabora sulla base del precedente elenco e d'accordo con ciascuno degli Stati membri un elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria.

Nel caso che la Commissione Europea, in base ad informazioni scientifiche pertinenti e attendibili accerti che un sito in cui si riscontrano habitat o specie di cui agli allegati della direttiva, non compreso nell'elenco trasmesso, sia indispensabile per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di quegli habitat o quelle specie, si avvia una procedura bilaterale tra lo Stato membro e la Commissione europea . Se entro sei mesi dall'inizio della concertazione la controversia non risulta risolta, la Commissione europea procede ad una proposta (unilaterale) per indicare l'area come sito di importanza comunitaria .

Una volta che un sito di importanza comunitaria viene definitivamente inserito nell'elenco lo Stato membro designa tale area come zona speciale di conservazione (Z.S.C.), il più rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi rilevati nonché alla luce dei rischi di degrado o di distruzione che incombono su detti siti.

Per zona speciale di conservazione si intende un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato, e che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie, di cui agli allegati della direttiva, presenti nel sito.

L'insieme delle zone speciali di conservazione costituiscono una rete ecologica coerente denominata Natura 2000. Entrano a far parte della rete ecologica Natura 2000 anche le zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Questa rete deve garantire il mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche di cui agli allegati della direttiva "Habitat" , nella loro area di ripartizione naturale.

 

STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE

La lista dei siti di interesse comunitario, aggiornata nel marzo 1996, e’ stata ritrasmessa alla Commissione Europea, validata dal Comitato Scientifico Bioitaly, con relative schede e cartografie, conformi agli standard stabiliti dalla Commissione Europea.

L’Assessorato sta realizzando un modello per il monitoraggio dei siti sensibili che prevede l’utilizzo di un G.I.S. appositamente dedicato.

Il progetto che vede la collaborazione di uffici regionali dell’Universita’ di Cagliari e di altri soggetti esterni, si concludera’ al 31.12.1998.

Le risultanze del progetto, costituiranno le linee guida per le attivita’ specifiche di monitoraggio nei siti di importanza comunitaria censiti.

Si è in attesa dell’accoglimento in sede europea dei siti proposti dalla Regione per poter dare attuazione a quanto previsto dalla stessa direttiva e dal regolamento di recepimento emanato con D.P.R. 357/97.

 

REGOLAMENTO LIFE

L'Unione Europea ha istituito il regolamento finanziario per l'ambiente (LIFE - Regolamento CEE n.1973/92 del Consiglio del 21 maggio 1992) che rappresenta lo strumento operativo per l'accesso ai contributi comunitari per l'applicazione della direttiva Habitat. Il sostegno finanziario può essere accordato per progetti che rivestono interesse comunitario, che contribuiscono all'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente.

La prima fase del LIFE si è conclusa il 31 dicembre 1995 e per la sua attuazione sono stati stanziati 400 milioni di ECU. Il suo campo di applicazione ha compreso prioritariamente, le azioni in materia di ambiente nell'Unione Europea e, in via eccezionale, azioni di assistenza allargate anche a paesi non facenti parte dell'Unione Europea (regione mediterranea o paesi rivieraschi del Mar Baltico).

La nuova fase del LIFE alla luce delle modificazioni intervenute con il Regolamento 1404/96, è stato approvata a luglio 1996 e , per la sua attuazione, sono stati stanziati per il periodo 1996-1999, 450 milioni di ECU .

Obiettivo generale della seconda fase del regolamento LIFE è di contribuire allo sviluppo e se del caso all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.

(*) Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee n. 207 del 22.7.92

(**) Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23.10.1997

 


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Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:11
 

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