Convenzione internazionale di Berna - conservazione della flora e fauna
La convenzione internazione di Berna garantisce la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale attraverso la cooperazione tra stati. E' stata istituita nel 1981.
OBIETTIVO
Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.
PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).
CONTENUTO
1. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
2. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.
3. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.
4. Le parti contraenti si impegnano a:
- attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;
- integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente;
- promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.
5. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.
6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
- qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;
- il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
- il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
- la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;
- a detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.
7. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;
- per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento;
- per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
9. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.
10. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.
11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
L'Allegato I elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente.
L'Allegato II elenca le specie di fauna selvatica che sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione.
L'Allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
Scarica il pdf completo della legge qui: Convenzione di Berna 19 settembre 1979 (comprendono gli allegati I,II,III)
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